AVVISO SULLE FERIE PER I DOCENTI PRECARI

ANCHE I DOCENTI PRECARI HANNO DIRITTO ALLE FERIE RETRIBUITE!

 

Si ripete in molte scuole la pretesa dei dirigenti che vorrebbero i docenti precari lavorare fino all’ultimo giorno di contratto, senza usufruire di alcun giorno di ferie (diritto costituzionalmente garantito). È sicuramente vero che, in caso di mancata fruizione e di richiesta di pagamento sostitutivo delle ferie (e solo a tal fine), dai giorni maturati, vanno detratti quelli di sospensione delle lezioni, ma ciò non vale per la semplice richiesta di fruizione delle ferie stesse.

Da un’attenta lettura della normativa contrattuale, emerge che nessun docente che non abbia presentato domanda di ferie per i periodi di sospensione delle lezioni possa subire una riduzione dei giorni di ferie con tale motivazione. Secondo la normativa generale nessun lavoratore può essere messo in ferie d’ufficio e a sua insaputa.

L’art. 19 del CCNL 2006-2009 (ancora in vigore) afferma “Al personale assunto a tempo determinato, al personale di cui all’art. 3, comma 6, del D.P.R. n. 399 del 1988 e al personale non licenziabile di cui agli artt. 43 e 44 della legge 20 maggio 1982 n. 270, si applicano, nei limiti della durata del rapporto di lavoro, le disposizioni in materia di ferie, permessi ed assenze stabilite dal presente contratto per il personale assunto a tempo indeterminato, con le precisazioni di cui ai seguenti commi”. “Le ferie del personale assunto a tempo determinato sono proporzionali al servizio prestato. Qualora la durata del rapporto di lavoro a tempo determinato sia tale da non consentire la fruizione delle ferie maturate, le stesse saranno liquidate al termine dell’anno scolastico e comunque dell’ultimo contratto stipulato nel corso dell’anno scolastico. La fruizione delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell’anno scolastico non è obbligatoria. Pertanto, per il personale docente a tempo determinato che, durante il rapporto di impiego, non abbia chiesto di fruire delle ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni, si dà luogo al pagamento sostitutivo delle stesse al momento della cessazione del rapporto.” Ricordiamo pertanto che: il docente con contratto al 31 agosto ha diritto a presentare domanda di ferie esattamente come il docente di ruolo; il docente con contratto al 30 giugno ha diritto a presentare domanda di ferie per tutti i giorni di ferie di cui ha diritto (30 o 32 più 4 festività soppresse) dopo il termine delle lezioni ed entro il 30 giugno escludendo naturalmente i giorni di scrutinio e/o di eventuali partecipazioni ad esami finali. Per i docenti dell’Infanzia, invece, si applica l’ingiusta norma della detrazione dei giorni di sospensione delle lezioni, visto che le attività con i bambini terminano in genere a fine giugno e non c’è il tempo per fruire delle ferie Invitiamo per queste ragioni tutti i precari a presentare domanda di ferie seguendo le indicazioni di cui sopra concludendo la domanda con il richiamo al silenzio assenso come principio in base al quale la richiesta di ferie s’intende accettata in caso di mancata risposta da parte dell’amministrazione. L’eventuale (e motivato) diniego del dirigente deve avvenire per iscritto e può essere impugnato. Ricordiamo infine a tutti i docenti che non esiste alcun obbligo di presenza fisica a scuola dopo il termine delle lezioni se non per impegni già programmati e che comunque devono riguardare attività relative alla funzione docente e non rientranti nei profili ATA (riassetti di armadi, pulizie dei locali etc). SGB rimane a disposizione dei propri iscritti per intervenire sui dirigenti che calpestano i diritti dei lavoratori.

Si invitano gli Assistenti Amministrativi, spesso anch’essi lavoratori precari, a non accettare acriticamente i “suggerimenti” di ds e dsga in merito al conteggio delle ferie e di attenersi alle norme e disposizioni suindicate.

Ricordiamo a tutti i docenti che l’assegnazione delle ferie d’ufficio da parte del dirigente può essere considerato legittima solo in caso di inerzia da parte del docente.

Il docente, infatti, ha pieno diritto di chiedere i giorni di ferie maturati durante i periodi temporali che maggiormente predilige, compatibilmente con le esigenze valutative finali.

 

È importante inoltre ricordare che la funzione delle ferie è quella di consentire al lavoratore la reintegrazione delle energie psicofisiche, oltre che di consentirgli la partecipazione alla vita di relazione, familiare, sociale nonché per consentirgli il soddisfacimento di esigenze di carattere ricreativo e culturale (tutti beni riconducibili a tutela di diretta derivazione costituzionale: Corte cost., 22 maggio 2001, n. 158, in Lavoro nella Giur., 2001, 7, 643; Corte cost., 19 dicembre 1990, n. 543; Corte cost., 14 giugno 1990, n. 297; Corte cost., 30 dicembre 1987, n. 616; Cass., 12 novembre 2001, n. 14020; Cass., 10 dicembre 2001, n. 15597).

Per queste ragioni le ferie sono proposte dal lavoratore e approvate dal datore di lavoro.

 

La Giurisprudenza ha poi anche affermato che “non è il dipendente, ma l’imprenditore, nell’esercizio del proprio potere di organizzazione, a dover stabilire la data o il periodo di godimento delle ferie da parte del prestatore, quale estrinsecazione del generale potere organizzativo e direttivo dell’impresa. Al lavoratore, invece, compete la facoltà di indicare il periodo entro il quale intende fruire del riposo annuale (Trib. Milano 21/1/2008)”

 

La quasi totalità dei dirigenti scolastici che sta imponendo le ferie d’Ufficio ai docenti a tempo determinato non ha mai emesso (di sicuro non ha mai notificato ai diretti interessati) alcun decreto di assegnazione di ferie per i periodi di sospensione delle attività didattiche. I dirigenti non possono notificare a posteriori il godimento di ferie mai richieste dai docenti. In ogni caso, i giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali non possono certo comprendere quelli che intercorrono tra il 1° settembre e l’inizio delle lezioni non solo perché sarebbe una contraddizione in termini (sospensione delle lezioni prima del loro inizio) ma anche perché le ferie si maturano con i giorni di servizio. Non si può certo iniziare un rapporto di lavoro direttamente con le ferie poiché “le ferie del personale assunto a tempo determinato sono proporzionali al servizio prestato.”

 

Per tutte le ragioni sopra esposte SGB invita:

 

tutti i docenti vittima di questa gravissima rappresaglia a presentare ugualmente un piano ferie e a pretendere un eventuale diniego motivato dal dirigente scolastico che la scrivente O.S. valuterà opportunamente d’impugnare nelle sedi competenti;

 

l’Ufficio scolastico regionale per l’Emilia-Romagna d’intervenire tempestivamente diramando un’apposita circolare che faccia definitiva chiarezza sulla fruizione delle ferie per i docenti a tempo determinato con contratto al 30 giugno.

 

Bologna, 3 giugno ’22

 

Documenti allegati:
Documento allegato ...Avviso ferie personale precario

Categoria: BACHECA SINDACALEData di pubblicazione: 09/06/2022
Sottocategoria: SINDACATO SGB - Sindacato Generale di BASE -Data ultima modifica: 09/06/2022
Inserita da Livia SensiniVisualizzazioni: 1490
Top news: NoPrimo piano: No